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Per le settimane più belle dell'anno si spende normalmente volentieri. E se poi ci comunicano disdette all'ultimo momento o aumenti di prezzo o se le stanze d'albergo d'improvviso perdono "stelle"? Tutti questi casi dovrebbero oramai appartenere al passato. Il Decreto Legislativo n. 111/1995, sui viaggi "tutto compreso", entrato in vigore il 14 ottobre 1995, regola tutto (o quasi tutto) in merito alle "ferie da sogno". Sulla base di quanto fissato da questa legge gli uffici viaggio devono consegnare ai loro clienti un contratto, il quale deve rispettare determinati criteri standard; i consumatori hanno diritto inoltre ad un indennizzo, se qualcosa dovesse andare storto.
Cos'è un viaggio "tutto compreso"?
Ai sensi delle disposto legislativo, viaggio "tutto compreso" è la combinazione stabilita a priori di almeno due delle seguenti prestazioni:
Cosa deve contenere un contratto per un viaggio "tutto compreso"? Il consumatore ha diritto innanzitutto ad una copia firmata del contratto, con il seguente contenuto:
Quali informazioni sono inoltre indispensabili?
Prima di concludere il contratto:
Può cambiare il prezzo di un viaggio prenotato?
I prezzi stabiliti nel contratto di viaggio non possono essere modificati, a meno che nel frattempo non siano cambiati i costi di trasporto, le tasse o il cambio- valuta. La revisione di prezzo non deve superare il 10%, altrimenti il consumatore può recedere dal contratto. In nessun caso il prezzo può aumentare dopo il ventesimo giorno prima della partenza, nemmeno per i succitati motivi.
Chi è responsabile in caso di inadempimento del contratto?
In caso di inadempimento sono responsabili sia l'organizzatore del viaggio, sia l'agenzia di viaggio, per quanto di loro competenza.
Quali sicurezze si hanno in caso di fallimento dell'organizzatore?
Con un decreto del Ministero dell'Industria è stato istituito nel 1999 un apposito Fondo di Garanzia che stabilisce che: il viaggiatore, in caso di fallimento dell'organizzatore italiano prima dell'inizio del viaggio, ha diritto alla restituzione del prezzo intero, rispettivamente in caso d'emergenza ad essere riportato nel luogo di partenza senza spese supplementari.
Il rispettivo Fondo si attiva però esclusivamente in riferimento ai pacchetti turistici venduti con un contratto stipulato in Italia da un'agenzia regolarmente autorizzata.
A cosa bisogna far attenzione in caso di reclamo?
Se nel luogo dove state trascorrendo le vostre ferie la situazione fosse diversa da quella promessa nel catalogo, dovrete reclamare subìto, senza esitazione e possibilmente per iscritto. Solamente in questo modo l'organizzatore potrà eventualmente provvedere a risolvere in loco il problema. Solo nel caso in cui alle mancanze e/o difformità lamentate non venga posto rimedio entro un periodo ragionevole, potrete voi stessi correre ai ripari e addebitare gli eventuali costi aggiuntivi all'organizzatore del viaggio. Qualora le prestazioni erogate fossero diverse in misura rilevante da quanto stabilito nel contratto di viaggio, in modo da rendere il viaggio per voi inutile, potrete interrompere le ferie e chiedere la restituzione (parziale o totale) di quanto pagato in un secondo momento. L'organizzatore potrà trattenere soltanto i costi dei servizi realmente goduti. Ma anche in questo caso vale la regola: le mancanze dovranno essere state denunciate e ad esse non è stata data alcuna soluzione (attenzione sempre alle prove!). Inoltre i reclami devono essere presentati per iscritto (raccomandata con ricevuta di ritorno) entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro (indicare nel dettaglio le mancanze/difformità incontrate). Se l'organizzatore respingesse le vostre richieste o se offrisse un indennizzo insufficiente, rivolgetevi al Centro Tutela Consumatori e Utenti o al Centro Europeo dei Consumatori oppure ad un legale. Anche in questo caso, attenzione alla prescrizione dell'azione: è di un anno dalla conclusione del viaggio.